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Informativa relativa all’obbligo di Certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro

Adempimenti a carico del datore di lavoro

 

➢ Definizione modalità operative: entro il 15 ottobre il datore di lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

➢ Individuazione dei soggetti incaricati all’accertamento: conseguentemente, il datore di lavoro deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del rispetto degli obblighi definiti dal citato decreto (possesso ed esibizione del green pass da parte del lavoratore).

➢ Verifica del rispetto delle prescrizioni: il datore di lavoro, o un suo delegato, formalmente nominato, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni sopraesposte, anche tramite utilizzo dell’app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute. Per il datore di lavoro la mancata verifica del Green Pass comporterà una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

➢ Gestione delle assenze ingiustificate del lavoratore: nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’access al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, o comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

➢ Eventuale applicazione di sanzioni disciplinari: nel caso di accesso da parte del lavoratore al luogo di lavoro in violazione di quanto sopra, il datore di lavoro dovrà valutare le eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore. In ogni caso, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro.

 

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